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Bonus110+

Cos'è il superbonus 110%?

Il Decreto legge n176/2022 e la Manovra 2023 modificano il superbonus 2023, riducendo la detrazione dal 110% al 90%. Numerose sono state le modifiche che negli ultimi due anni sono state apportate alla disciplina.

Precedentemente il decreto “Rilancio” del 2020 aveva disciplinato l’agevolazione fiscale denominata e conosciuta da tutti con il nome di SUPERBONUS, cioè una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di particolari interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, senza dimenticare che tra gli interventi rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e  tutto ciò che riguarda la  costruzione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In cosa consiste e come usufruirne

Attualmente il Superbonus consiste in una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per particolari interventi sugli edifici, cioè è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi dalle proprie imposte, un importo pari al 90% della somma spesa per i lavori eseguiti, distribuita nei 4 anni successivi al sostenimento delle spese (in quote annuali di pari importo). Oltre alla detrazione è possibile usufruirne con uno Sconto in fattura, cioè richiedendo uno sconto in fattura all’impresa che esegue i lavori pari al massimo all’ammontare delle spese sostenute. Un ultimo modo per usufruirne è la Cessione del credito: in pratica, si pagano i lavori all’impresa e si cede il credito fiscale alla Banca (o agli altri soggetti individuati dal decreto) senza attendere il recupero delle detrazioni fiscali tramite le quote annuali previste dalla normativa.

Chi può usufruirne

Possono usufruire dell’agevolazione del Superbonus:

  • I condomìni
  • Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Le Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le scadenze

Per gli interventi effettuati dai condomini, così come per le ONLUS,  la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:

  • 110 %per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022,
  • 90 %per quelle sostenute nell’anno 2023,
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e
  • 65 %per quelle sostenute nell’anno 2025.

Le stesse scadenze e aliquote valgono rispetto ai lavori: effettuati dalle persone fisiche sui singoli appartamenti all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Lo stesso vale per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Interventi principali ammessi

Gli interventi ammessi, chiamati anche interventi trainanti, possono essere elencati qui in maniera sintetica, ma non esaustiva:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri (cioè sulle superfici opache verticali e orizzontali, ricordando che gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie dell’edificio (“cosiddetto cappotto termico”)
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni con nuovi impianti di efficienza almeno pari alla classe A
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

interventi antisismici, cioè spese sostenute per la messa in sicurezza statica degli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 riguardanti le abitazioni, i condomini nonché le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Interventi secondari

La realizzazione di almeno uno degli interventi indicati sopra consentirà di beneficiare della detrazione del 90% anche per ulteriori interventi, chiamati interventi trainati:

  • lavori rientranti nell’elenco delle spese di riqualificazione energetica di cui all’eco-bonus ordinario (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, caldaie a condensazione di classe A), nei limiti di spesa previsti dalla normativa
  • installazione di impianti fotovoltaici, e sistemi di accumulo
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.