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Bonus ristrutturazioni edilizie: tutti gli interventi che beneficiano della detrazione del 50%

Quali lavori rientrano nel cd. “Bonus Casa”? Il Fisco fornisce un elenco esaustivo di lavori riguardanti le singole unità immobiliari e le parti condominiali

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato l’aggiornamento della Guida al Bonus ristrutturazioni edilizie, nella quale viene recepita la proroga fino al 31 dicembre 2024 , disposta dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), delle detrazioni previste all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 con l’aliquota del 50% per una spesa massima ammissibile di 96mila euro.

Bonus ristrutturazioni edilizie: per quali interventi spetta?

Le agevolazioni al 50% spettano sia per interventi di ristrutturazioni edilizie eseguite su singole unità abitative che sulle parti comuni di edifici condominiali.

Singole unità familiari

  • Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia):
    •  manutenzione straordinaria;
    •  restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • lavori finalizzati:
    • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
    • alla realizzazione di ogni strumento idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi;
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. In questo caso sono previste anche agevolazioni più elevate, fino all’85% (cd. “Sismabonus”) e per spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020, fino al 110% (cd. “Superbonus 110%“);
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Parti condominiali

Nel caso di condomini, è possibile richiedere la detrazione del 50% per le parti comuni, che comprendono:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  •  i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, etc.

Bonus Casa: elenco degli interventi che rientrano in detrazione

Vediamo nel dettaglio gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione.

Interventi sulle singole unità abitative

Interventi Modalità
Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne
Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio
Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni
Ampliamento con formazione di volumi tecnici Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne
Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno
Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento alla legge n. 13/89
Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione
Barriere architettoniche Eliminazione
Box auto Nuova costruzione
(detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)
Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali
Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
(detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)
Installazione di macchinari esterni
Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti
Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti
Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre
Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne  Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie)
Con modifiche distributive interne
Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti
Contenimento dell’inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette
(detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti
Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)
Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Nuova costruzione
(detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)
Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni oi materiali preesistenti
Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al Dm n. 37/2008 – ex legge n. 46/90) Nuovo impianto, senza opere edilizie
Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione
Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma
Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente
Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente Nuova installazione con o senza opere esterne
Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)
Interruttore differenziale Sostituzione o riparazione con innovazioni
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori
Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori
Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti
Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso
Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato
Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1, legge n. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)
Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente
Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori
Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti
Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)
Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali
Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi
Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti
Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi
Porta blindata interna Nuova installazione
Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi Trasformazione da finestra a porta finestra
Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa
Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse
Ricostruzione Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette
(detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Sanitari Sostituzione di impianti (la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione) – Realizzazione di servizio igienico interno
Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni
Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti
Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente
Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti
Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote Adeguamento dell’altezza dei solai
Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione
Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso
Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie
(detraibile, purché già compreso nel volume)
Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà
Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)
Tetto Sostituzione dell’intera copertura
Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori
Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche
Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente
Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento
Trasformazione di balcone in veranda
Vespaio Rifacimento
Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi

Interventi sulle parti condominiali

Interventi Modalità
Aerosabbiatura Su facciata
Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità
Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private
Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali
Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Caldaia Riparazione senza innovazioni
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)
Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti
Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi
Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato
Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni
Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente
Impianto di riscaldamento (purché conforme al Dm n. 37/2008 – ex legge n. 46/90) Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma
Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni
Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori
Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti
Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti
Interruttore differenziale Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori
Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti
Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti
Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti
Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente
Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti
Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti
Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti
Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni
Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti
Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)
Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)
Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti
Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali
Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni
Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti
Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)
Saracinesca Sostituzione con altra, purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti
Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti
Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti
Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche
Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti
Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti
Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)
Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti
Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti
Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori
Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti
Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali
Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali

Salvo ulteriori proroghe, l’attuale detrazione del 50% per un massimale di spesa pari a 96mila euro, verrà ridotta al 36% per un limite massimo di 48mila euro relativa a lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2025.

 

(Fonte: lavoripubblici.com)

 

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Il condomino contrario ai ponteggi non può impedire i lavori del 110%

L’esecuzione delle opere del superbonus e del bonus facciata al 90% non ammettono impedimenti

In condominio, l’esecuzione delle opere del superbonus e del bonus facciata al 90%, non ammettono impedimenti: i tempi stretti stabiliti dal legislatore per concluderli e godere dei crediti di imposta non sono derogabili. Perciò il Tribunale di Firenze, in sede cautelare, con ordinanza del 19 settembre 2022, ha accolto il ricorso formulato a norma dell’articolo 700 del Codice procedura civile da parte di un condominio locale per costringere un proprio condòmino, proprietario dell’unità ad uso non abitativo posta al piano seminterrato e dotata di due fabbricati accessori all’edificio, ad installare il ponteggio nell’area di sua proprietà.

I richiami alle norme del Codice

L’argomentazione prospettata nell’ordinanza si sviluppa su due ambiti. Il primo tema trattato dal provvedimento è quello della verosimiglianza del diritto fattosi valere (fumus boni iuris), e si incentra sulla portata dell’articolo 843 del Codice civile. La norma, in tal caso, stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

La disposizione, in quanto di valenza generale, è stata ritenuta applicabile anche al condominio (Cassazione n. 685/2006) rispetto al requisito della «necessità». Il concetto deve essere però riferito non tanto all’opera che si intende realizzare, quanto alle modalità di esecuzione, e, quindi, al tema del passaggio/transito che occorre garantire per il debito completamento dei lavori, pur nella consapevolezza che «l’utilizzazione del fondo del vicino – o del condòmino – non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio» (Cassazione 18555/2021; Cassazione 7768/2011, Cassazione 28234/2008). Dall’altra parte, il giudice fiorentino ha pure ricordato che trattandosi di opere deliberate da parte dell’assemblea dei condòmini, rimaste prive di alcuna impugnazione di sorta, le stesse, a norma della previsione di cui agli articoli 1136 e 1137 Codice civile, non possono essere messe in discussione ulteriormente.

Perdita del beneficio in caso di ritardo

Il secondo aspetto valutato dal giudice riguarda l’elemento del pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in mora), che, nel qual caso, è stato contestualizzato secondo la tempistica “normativa” occorrente per la conclusione delle opere del superbonus e del bonus facciata.

A tal riguardo, viene espressamente richiamato il fatto che i lavori di manutenzione straordinaria approvati dall’assemblea condominiale potranno essere eseguiti beneficiando dei bonus fiscali (con cessione del credito), per usufruire dei quali però – come scritto nel testo del provvedimento – è necessario rispettare precise scadenze. In particolare i lavori del superbonus (installazione cappotto facciate laterali, facciata e tetto) dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2023, mentre quelli del bonus facciate 90% entro il 31 dicembre 2022, avendo il condominio già corrisposto il residuo 10% entro il 31 dicembre 2021.La variabile “tempo” è parsa, dunque, al giudice cautelare l’elemento fulcro per ritenere assolto il requisito in considerazione.

Per avvalorare la circostanza è stato anche richiamato il contratto di appalto, il quale prevedeva che nel caso in cui non fossero riconosciute al committente le detrazioni di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 e successive modifiche o, comunque, non si riuscisse a perfezionare la cessione del relativo credito, lo stesso sarebbe rimasto debitore dell’appaltatore per la porzione di corrispettivo che avrebbe dovuto essere corrisposta sotto forma di cessione del credito.

Condomino obbligato

In conclusione, il decidente toscano ha disposto l’obbligo del condòmino a consentire l’accesso e il passaggio nella sua proprietà per l’esecuzione dei lavori deliberati dall’assemblea dei condòmini e, in particolare, il montaggio dei ponteggi sulla rampa carrabile. Nell’ottica, però, di un equo contemperamento dei diversi e opposti interessi in gioco, lo stesso decidente ha avuto cura di precisare che i ponteggi dovranno essere installati in maniera tale da consentire il passaggio del veicolo del resistente e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata laterale (sinistra) prospiciente la suddetta rampa così da non arrecare un eccessivo e grave pregiudizio allo stesso.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus: l’Agenzia delle Entrate rettifica il 110% per le unifamiliari

Per fruire del 110% sino al 31 dicembre 2022 sulle unifamiliari rileva esclusivamente l’esecuzione, entro il 30 settembre scorso, del 30% dei lavori, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate che rettifica la Circolare n.33/E del 6 ottobre scorso, a proposito delle modalità applicative del Superbonus per le unifamiliari (e le villette a schiera), riconosciuto fino al 31 dicembre 2022, a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella predetta C.M. 33/E/2022, aveva inizialmente fatto riferimento anche al pagamento, entro il 30 settembre 2022, delle spese relative al 30% dei lavori, per beneficiare dell’allungamento del termine di vigenza del “110%” a fine 2022, oltre all’effettiva esecuzione parziale delle opere.

Trattandosi di una precisazione non in linea con il dettato normativo, nel proprio commento alla C.M. 33/E/2022, l’ANCE aveva infatti già evidenziato che il pagamentoal 30 settembre, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori non fosse di per sé necessario: il requisito essenziale da rispettare era, invece, l’effettiva esecuzione dei lavori almeno in tale percentuale, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Con la rettifica avvenuta lo scorso 7 ottobre, quindi, l’Agenzia delle Entrate rivede tale aspetto della propria Circolare, precisando, ora, che «…ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo» (cfr. Par.7, pag.32).

Alla luce di tale correzione, l’ANCE trasmette nuovamente sia il testo aggiornato della C.M. 33/E/2022, sia il proprio Dossier riepilogativo che, si ricorda, illustra anche gli ulteriori temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate, quali la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, e la procedura di sanatoria degli errori delle Comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito.

 

(Fonte: ance.it)

 

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Bonus facciate, nella guida delle Entrate le novità su cessione dei crediti e sconto in fattura

Scade il 31 dicembre di quest’anno il termine entro cui sostenere le spese agevolate con il cd. Bonus Facciate. L’ultima proroga della detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2022 aveva fissato, infatti, al 31 dicembre 2022 la scadenza della detrazione che, dal 90% degli anni 2020 e 2021, è stata ridotta al 60% per il 2022.

La Guida sul “Bonus Facciate” dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a Settembre 2022, ricorda tutte le condizioni necessarie per poter accedere alla detrazione d’imposta IRPEF/IRES riconosciuta sulle spese relative a interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (cfr. art. 1, commi 219 e segg. legge 160/2019):

Pertanto viene ricordato, tra l’altro, che:

  • gli immobili oggetto di intervento devono trovarsi nelle zone A e B (indicate nel DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano, inoltre, della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
  • in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura.

In particolare, su quest’ultimo aspetto la Guida è aggiornata con le recenti novità che hanno riguardato la cessione dei crediti derivanti dai bonus in edilizia (Bonus ristrutturazioni, Eco e Sismabonus ordinari ed al 110%, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche).

Pertanto la Guida ricorda che il credito d’imposta generato dall’intervento sulla facciata, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile 1 volta ad altri soggetti terzi (cd. “jolly”), compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, e 2 ulteriori volte solo a favore di:

  • ­ banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)
  • ­ società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico
  • ­ imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Viene inoltre ricordato che alle banche o le società appartenenti a un gruppo bancario è consentita, in ogni momento, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista (cd. quarta cessione).

La guida è, altresì, corredata da tabelle riepilogative dei lavori agevolati e dei principali adempimenti.

 

 

(Fonte: ance.it)

 

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Superbonus, Ance chiede la proroga di sei mesi di tutte le scadenze

Dopo l’allungamento dei termini, i costruttori pensano ad una rimodulazione degli incentivi

Proroga di sei mesi del Superbonus e poi rimodulazione dell’incentivo, ma accompagnata da ulteriori forme di sostegno e finanziamento.

Verte su questi punti la proposta su cui l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) sta lavorando insieme alla Filiera delle costruzioni* per rendere strutturali i bonus edilizi.

Superbonus, la proroga di sei mesi

Lo studio di Ance e della Filiera delle costruzioni è supportato da approfondimenti sull’impatto dei bonus sull’economia in modo da garantire la copertura finanziaria e la sostenibilità economica delle misure.

Ance è consapevole che non possano esserci ulteriori modifiche retroattive, ma sostiene l’importanza di garantire la naturale durata della misura. Per questo, visti gli stop causati dalle difficoltà nel meccanismo della cessione del credito, ipotizza una proroga di sei mesi rispetto alle originali scadenze.

Quale sarebbe l’impatto della proposta dell’Ance nel caso in cui fosse accolta? La prima ripercussione positiva riguarderebbe chi è riuscito a completare il 30% dei lavori sulle unifamiliari entro il 30 settembre 2022. Questi committenti potrebbero usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Adesso, invece, chi ha superato lo scoglio sa che potrà ottenere il Superbonus 110% solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e che potrà richiedere i bonus edilizi ordinari per le spese sostenute successivamente.

La proroga di sei mesi sarebbe positiva anche per i condomìni, che potendo beneficiare dell’aliquota al 110% fino al 30 giugno 2024 avrebbero più tempo per deliberare e programmare gli interventi. Con le regole attuali, invece, i condomìni possono ottenere il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, poi l’aliquota scenderà al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino al 31 dicembre 2025.

Bonus edilizi, nuova modulazione

Ance è consapevole che è naturale pensare ad una nuova modulazione dei bonus, accompagnata da ulteriori forme di sostegno e finanziamento.

La Filiera delle costruzioni ha reso noto che proporrà al nuovo Governo di rendere strutturali i bonus edilizi per un arco temporale di 20 o 30 anni e modificare il loro funzionamento affinchè siano sostenibili.

Fratelli d’Italia sta pensando ad un bonus con un’aliquota compresa tra il 60% e il 70%, diversificato in base al reddito del beneficiario o al tipo di immobile. L’idea sarebbe agevolare maggiormente gli interventi sulla prima casa.

Si può quindi affermare che le agevolazioni resteranno, ma assumeranno una veste nuova in via di definizione.

* Filiera delle Costruzioni: ANCE, Rete Professioni Tecniche (RPT), Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Servizi di lavoro, Legacoop, GeneralSoa, UnionSoa, USI UnionSoaItaliane, Confartigianato Imprese, ANAEPA Confartigianato Edilizia, Confindustria, CNA Costruzioni, Conforma, Fondazione Inarcassa, Confapi Aniem, ISI Ingegneria Sismica Italiana, Federcostruzioni, Casartigiani, CLAAI, CNDCEC (Commercialisti), ANACI.

 

(Fonte: edilportale.com)

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Prove video e fotografiche per i cantieri del superbonus

Sul mercato si diffondono controlli da remoto sull’esistenza e i contenuti dei lavori 110%. Critiche dei professionisti: «Richiesta vessatoria»

Video abbinati alle asseverazioni. E foto certificate, per attestare luogo e momento dello scatto. Il sistema di prove e documenti a supporto dei cantieri di superbonus si arricchisce di nuovi elementi. Il digitale diventa, in sostanza, uno strumento per rendere più semplici controlli e verifiche successivi, dando un altro colpo alle possibili frodi.

La novità più recente, su questo fronte, arriva dalla piattaforma di Deloitte per la cessione dei crediti. Nei giorni scorsi tra i documenti da caricare è stata inserita una nuova asseverazione video, contestuale a tutte le asseverazioni rilasciate.

«Il tecnico che rilascia le asseverazioni dovrà effettuare un breve video descrittivo dell’intervento», spiega la documentazione della piattaforma. Il video dovrà essere registrato presso l’immobile oggetto dell’intervento, che dovrà essere riconoscibile: «Ad esempio – si legge – inquadrando il cartellone di cantiere e il civico e l’immobile nel contesto dell’aerea circostante».

All’interno del video, che non dovrà durare più di cinque minuti, il tecnico dovrà confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite. In caso di interventi che riguardano esclusivamente gli impianti (caldaia, fotovoltaico, accumulo) o gli infissi effettuati presso villette unifamiliari o in singoli appartamenti, a registrare il contributo può essere l’installatore.

La novità ha scatenato reazioni durissime tra i professionisti. La Rete delle professioni tecniche si prepara a inviare una diffida alla società ed «esprime la più assoluta indignazione per questa incredibile iniziativa». Inarsind, l’associazione sindacale di architetti e ingegneri liberi professionisti, ha inviato una lettera a Deloitte, chiedendo di recedere dall’iniziativa, e spiegando che «si tratta di una richiesta che innanzitutto offende intere categorie di professionisti perché denota al di là di ogni reale intenzione, un pregiudiziale sospetto verso la non veridicità dell’asseverazione già prevista». Mentre diversi ordini degli architetti locali, in un’altra missiva, parlano di richiesta «intempestiva e vessatoria».

Da Deloitte chiariscono che questi video «sono volti a rafforzare i controlli antifrode a tutela dell’erario, delle imprese, dei committenti, dei professionisti e dei soggetti cessionari, al fine della più sicura verifica e più rapida monetizzazione degli incentivi». L’obiettivo, insomma, è agevolare le verifiche dell’agenzia delle Entrate. Inoltre, «saranno agevolati tutti i soggetti che sono, ad oggi, chiamati e ad eseguire i controlli da parte delle banche e delle altre entità che acquistano i crediti».

Polemiche a parte, le prove video e fotografiche stanno diventando un elemento centrale per i cantieri di superbonus. Succede, ad esempio, che banche e altri intermediari chiedano di portare, a supporto delle pratiche, prove video certificate sulla reale consistenza dei lavori.

gioco società che si occupano di ispezioni video. I loro tecnici guidano in una video call da remoto una persona presente in cantiere per acquisire prove sui diversi dettagli costruttivi. «Noi geolocalizziamo l’immobile – spiega Giulio Lingua, ad di Verypro, società che si occupa di queste verifiche -, controlliamo i punti cruciali del cantiere, ci assicuriamo che i lavori siano stati effettivamente realizzati, in linea con la documentazione che è stata presentata. Alla fine prepariamo delle immagini e una relazione che conserviamo per otto anni». Il tutto viene certificato con tecnologia blockchain.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Dl Aiuti bis, Superbonus: accolto l’appello dell’Ance sullo sblocco della cessione dei crediti

“Abbiamo vinto una grande battaglia con lo sforzo di tutti”, dichiara la Presidente Federica Brancaccio, esprimendo soddisfazione sull’approvazione dell’emendamento al decreto legge Dl Aiuti bis che sblocca il meccanismo della cessione del credito, che stava di fatto paralizzando gli interventi di Superbonus già avviati, grazie alla limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

 

 

(Fonte: ance.it)

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Superbonus: documenti, fine lavori, Enea, è corsa per la dichiarazione sul 30%

Ancora pochi giorni, fino al 30 settembre, per certificare la realizzazione del 30% degli interventi e intercettare la proroga a fine 2022

Corsa contro il tempo, entro il 30 settembre, per le persone fisiche, per effettuare il 30% dei lavori sulle villette e le unità indipendenti, agevolati con il 110%, e intercettare la proroga del superbonus dal 30 giugno al 31 dicembre. Il direttore dei lavori dovrà certificare questa circostanza ed inviare una dichiarazione «tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all’impresa».

Tetto non raggiunto

In caso di mancato raggiungimento entro il 30 settembre del 30% degli interventi agevolati, il superbonus spetta solo per le spese sostenute entro il 30 giugno ed è preclusa la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre. Per i pagamenti effettuati dal 30 giugno in poi spetteranno le detrazioni edili minori.

La prova del 30%

La norma non dice come dovrà essere asseverato il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori. Secondo il parere 1/2022 della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento, è necessario che il direttore dei lavori certifichi questa circostanza in «un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria», come, ad esempio, il «libretto delle misure», lo «stato d’avanzamento lavori», il «rilievo fotografico della consistenza dei lavori», la copia delle bolle e/o delle fatture.

Questa documentazione dovrà rimanere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo. La Commissione ha consigliato anche di inviare «tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all’impresa» sia la dichiarazione che gli allegati.

Il caso della fine lavori

Ci si chiede se questa dichiarazione e questa Pec siano necessarie anche nei casi in cui la fine dei lavori venga comunicata al Sue tra il 30 giugno e il 30 settembre 2022. La Commissione non dà indicazioni a riguardo, ma il consiglio è di effettuare comunque questi due adempimenti.

Naturalmente, in caso di lavori terminati prima del 30 settembre questa dichiarazione potrà essere sottoscritta e la Pec potrà essere inviata anche prima di fine settembre, ma a ridosso della conclusione dei lavori, senza attendere per forza il 30 settembre. La dichiarazione, poi, potrà essere relativa non al 30% dell’intervento, ma alla sua totalità.

È pur vero che con la fine dei lavori comunicata al Sue non vi sono dubbi sul superamento del 30% dell’opera ma, in assenza di indicazioni contrarie, si consiglia di effettuare entrambi gli adempimenti. In caso contrario, si potrebbe rischiare il declassamento dei bonifici effettuati dal 30 giugno in poi.

Le modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del 30% dell’intervento per la proroga a fine 2022, non è più necessario fare riferimento all’ammontare complessivo di tutte le spese riferite all’intero intervento, sia agevolate con bonus fiscali, sia non agevolate. Nel computo dell’«intervento complessivo», infatti, «possono» (quindi, non «debbono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

La norma parla di «lavori» effettuati per almeno il 30% dell’«intervento complessivo»: quindi, al momento resta grande incertezza sulla possibiltà di conteggiare le spese professionali.

La comunicazione Enea

Per il calcolo di lavori effettuati per almeno il 30% entro la fine di settembre, poi, non è possibile separare i lavori eco da quelli sisma, come invece avviene per il Sal del 30% nel caso di cessione del credito o dello sconto in fattura (risposta dell’agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2022, n. 53, e della Dre del Veneto del 25 giugno 2021, n. 907-1595-2021).

Se una persona fisica, che sta effettuando lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesce a raggiungere entro il 30 settembre il 30% dell’intervento complessivo dei lavori agevolati con il superbonus (comprensivi del super ecobonus, super sisma bonus e gli altri interventi trainati al 110%), ma riesce a raggiungere entro il 30 settembre il Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super ecobonus ovvero al super sisma bonus, conteggiati separatamente, non può effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura, in quanto, a questi fini, il Sal minimo del 30% doveva essere raggiunto entro il 30 giugno, data di scadenza dell’agevolazione.

Pertanto, l’eventuale comunicazione all’Enea dell’asseverazione del Sal del 30% non è sufficiente per provare il raggiungimento del 30% dei lavori agevolati al 30 settembre 2022.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus e unifamiliari: Pec, foto e fatture per provare il 30%

In vista della scadenza del 30 settembre arrivano le prime indicazioni operative. Non basta autocertificare: dovrà essere allegata «idonea documentazione»

Una dichiarazione del direttore dei lavori, blindata da documenti a supporto, come foto, fatture, bolle e libretto delle misure. Rispettando, soprattutto, il requisito della data certa, per proteggersi da contestazioni, con l’utilizzo di una Pec o di una raccomandata. A poche settimane dalla scadenza del 30 settembre, arrivano le prime indicazioni operative su come professionisti e committenti dovranno provare il rispetto del requisito del 30% dei lavori effettuati (parametrati sulle spese sostenute) entro fine mese, essenziale per le unifamiliari che vogliano accedere al superbonus. A licenziarle è la Commissione di monitoraggio insediata presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con una risposta firmata dal presidente Massimo Sessa. Decisive, sul tema, sono state le proposte avanzate dalla Rete delle professioni tecniche, attraverso il suo coordinatore, Armando Zambrano.

La scadenza – va ricordato – riguarda edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo all’esterno. Per questi è possibile accedere al superbonus per tutte le spese sostenute nel corso del 2022, infatti, solo a condizione che, alla data del 30 settembre prossimo, «siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo». Chi non centra la scadenza di fine mese potrà detrarre al 110% solo le spese effettuate entro il 30 giugno. Il termine di fine mese, insomma, è decisivo per contribuenti, professionisti e imprese impegnate nei cantieri. Nonostante questo, però, ad oggi non erano arrivate indicazioni ufficiali su come muoversi. In primo luogo, allora, la Commissione richiama i contenuti dell’interpello dell’agenzia delle Entrate n. 791/2022 e spiega che nel calcolo del 30% «si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione».

In sostanza, viene salvaguardata la facoltà di chi effettua il conteggio del 30% di tenere conto di tutti i lavori effettuati (sia superbonus che extra superbonus) o solo dei lavori che accedono al 110 per cento. Caso per caso, bisognerà valutare come muoversi, facendo delle simulazioni: in genere, i lavori di 110% vengono realizzati per primi. Quindi, può essere opportuno non tenere conto degli altri, per raggiungere più facilmente il limite del 30 per cento. Chiarite le modalità di calcolo, la risposta passa a spiegare nei dettagli quali documenti servono per provare il raggiungimento del 30% dei lavori effettuati (non si fa riferimento alle spese) al 30 settembre prossimo. La norma non parla mai di stato di avanzamento lavori: quindi, non si tratta di un Sal in senso tecnico. Quello che il direttore dei lavori dovrà fare, invece, è una semplice dichiarazione. Questa non andrà al Comune o all’Enea: la legge, infatti, non lo prevede.

Il direttore dei lavori, invece, dovrà allegare questa dichiarazione alla documentazione di cantiere per la chiusura dei lavori e dovrà tenerla a disposizione degli organi di controllo, in caso di possibili verifiche. La dichiarazione non dovrà essere un’autocertificazione: non sarà, cioè, sufficiente asseverare il raggiungimento del requisito, senza spiegare come è stato effettuato il conteggio. La Commissione, infatti, spiega che il direttore dei lavori dovrà basarla «su idonea documentazione probatoria». A titolo di esempio, vengono citati il libretto delle misure, lo stato d’avanzamento dei lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, la copia di bolle e fatture. Non c’è solo questo, però: il professionista potrà fare ampio utilizzo di tutto il materiale che considera utile a supportare quanto dichiara. L’ultimo elemento è quello temporale. Anche in questo caso, la norma dice poco.

Così, la Commissione raccomanda la redazione della dichiarazione «non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie». Su questo punto, è importante salvaguardare il professionista da eventuali responsabilità: il mancato rispetto del requisito del 30% comporta, di fatto, la perdita di una quota consistente di agevolazioni. Quindi, per proteggersi da contestazioni, il direttore dei lavori dovrà muoversi tempestivamente (quindi, anche se la Commissione non lo dice, sarebbe meglio inviare tutto al massimo per inizio ottobre) e procedere a trasmettere la dichiarazione, corredata di allegati, al committente e all’impresa capofila, attraverso posta elettronica certificata o raccomandata. Restano delle questioni aperte, che la risposta ha scelto di non approfondire. Ad esempio, non viene specificato se le spese tecniche (per esempio quelle di progettazione) rientrano o meno tra quelle che è possibile far rientrare nel calcolo del 30 per cento.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Superbonus e bonus edilizi, le novità in un dossier Ance

Le nuove modalità applicative ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito dal 1° maggio 2022, e gli ulteriori chiarimenti alla luce delle numerose novità normative intervenute negli ultimi mesi sull’ambito applicativo del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.

Questi i contenuti della Circolare_n_19-E_del_27_maggio_2022 scorso, che ripercorre le ultime modifiche alla disciplina applicativa del Superbonus e dei Bonus diversi dal Superbonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), dal DL 4/2022 (cd. “Sostegni ter”), dal DL 13/2022 (cd “Frodi”) dal DL 17/2022 (cd. “DL Energia”), dal DL 50/2022 (cd. “Aiuti”).

In un Guida_alla_lettura_della_CM_23-E-2022 dell’ANCE i principali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria ed un riepilogo delle diverse scadenze relative agli adempimenti da osservare per usufruire dei bonus fiscali in edilizia.

(Fonte: ance.it)