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Superbonus: tutto nel nuovo vademecum del Fisco

Nella super circolare dell’Agenzia delle Entrate, tutto quello che serve sapere (e avere) per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e utilizzare le detrazioni al 110% 

È decisamente corposa la sezione che l’Agenzia delle Entrate ha dedicato al Superbonus nella Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E. Come per gli altri bonus edilizi, il Fisco ha fornito tutte le indicazioni relative ai principali documenti di prassi da raccogliere, alle detrazioni e ai crediti e a tutti gli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

Superbonus: tutte le indicazioni nella Circolare del Fisco

Ricordiamo che il D.L. n. 34/2020, all’art. 119, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica e antisismici nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus). Le disposizioni hanno affiancato quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (Sisma bonus – art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus – art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013), i cui chiarimenti di prassi devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo.

In riferimento alle spese sostenute nel 2022, la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70mila euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i CCNL del settore edile. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Beneficiari del Superbonus

Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o dell’edificio;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni per gli interventi effettuati su unità immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. In questo caso il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Ambito oggettivo: gli edifici interessati

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), che riguardano:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti” sia “trainati”);
  • parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (sia “trainanti” sia “trainati”);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (solo “trainati”).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente può comunque beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine. Sono esclusi dal Superbonus gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti e professioni.

Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

La possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nei casi sopra rappresentati è, invece, esclusa per le spese sostenute per gli interventi “trainati” quali installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo art. 119 del decreto decreto legge n. 34 del 2020.

È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per:

  • interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ossia immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetta, anche con riferimento ad interventi effettuati su ruderi e diruti, “edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi”, a condizione che:
    • siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
    • al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A. La detrazione spetta anche relativamente ad interventi effettuati su “ruderi”, a condizione, tuttavia, che l’intervento non si qualifichi come una “nuova costruzione”

Interventi agevolabili

Sono ricompresi tra gli interventi “trainanti”:

  • gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Sono interventi “trainati”, in quanto eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica chee assicurano nel loro complesso il miglioramento di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta:

  • gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo;
  •  l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.
  • a partire dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche trainati da interventi di efficienza energetica;
  • a partire dal 1° giugno 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche trainati da interventi antisimici.

Le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Altre spese ammissibili al Superbonus

Sono detraibili al 110% le spese sostenute per:

  • rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni;
  • acquisto dei materiali, progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Non è agevolabile il compenso straordinario dell’amministratore di condominio, tranne nel caso in cui sia nominato, ad esempio, responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.

Detrazione spettante

Come ricorda il Fisco, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus generalmente non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In questi casi possono optare, ai sensi dell’art. 121 del D.L. Rilancio, dello sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

I limiti di detrazione e di spesa ammessi al Superbonus variano non solo a seconda della tipologia dell’intervento “trainante” e/o “trainato” realizzato, ma anche a seconda della tipologia di edificio oggetto dei lavori.  Per ogni intervento “trainante” e “trainato” sono previsti limiti di spesa o detrazione.

In particolare, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico, va precisato che le norme di riferimento individuano in alternativa:

  • un limite massimo di detrazione spettante
  • un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione.

Per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

L’importo massimo di detrazione spettante, relativo ai singoli interventi agevolabili, deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno oggetto dell’intervento e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condòmino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Nel caso in cui gli interventi agevolati comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Il periodo di imposta va calcolato, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, tenendo conto della data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

Qualora siano realizzati interventi ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50%. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del 110%, eccetto eventuali indennizzi assicurativi corrisposti a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Qualora per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di altre misure agevolative come, ad esempio, Ecobonus, Bonus facciate o Sisma bonus, il contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla stessa.

A titolo esemplificativo, gli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per la riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, o per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; in tali casi, il contribuente deve scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare in quanto non può avvalersi contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.

Al contrario, qualora, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Il Fisco precisa che per le spese sostenute in relazione agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici e sia di quella del 19% per cento di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente.

Alternative alla detrazione diretta: cessione del credito o sconto in fattura

Ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, i soggetti che sostengono spese per gli interventi rientranti nel Superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (c.d. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a euro 30.000 alla quale corrisponde una detrazione pari a euro 33.000 (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a euro 30.000, il fornitore matura un credito d’imposta pari a euro 33.000. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Il contribuente può far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% dell’importo rimanente o optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

Superbonus: gli adempimenti per accedere all’agevolazione

In linea generale, anche ai fini del Superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per altre agevolazioni quali Eco bonus, Bonus facciate o Sisma bonus, oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma, comprendenti:

  • Pagamento tramite bonifico
  • Visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi
  • Computo nmetrico e APE nel caso di interventi di efficientamento energetico
  • Asseverazione sismica pre e post lavori nel caso di interventi di miglioramento del rischio sismico

Pagamento Bonifico

Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010. A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto.

In sostanza, il Superbonus non può essere disconosciuto nell’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta. La ripetizione del bonifico non è necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura.

Qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico il Superbonus spetta solo se il contribuente sia in possesso dI una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Visto di conformità e asseverazione

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Dal 12 novembre 2021, è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Il visto di conformità è rilasciato, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario inoltre richiedere:

  • con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici nonché la congruità dei costi sostenuti «facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»;
  • con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 6 agosto 2020 (“Asseverazioni”), che attesta la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo il punto 13 dell’allegato A del d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti Eco bonus”).

Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.

Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63 del 2013. In particolare, si tratta:

  • dei requisiti tecnici individuati rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
  • dei requisiti di miglioramento energetico complessivo, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE “convenzionale”), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e previsto rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
  • dei requisiti di conformità degli interventi alla normativa nazionale e locale in tema di sicurezza e di efficienza energetica, compreso il d.m. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”). Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali, ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento.

È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui al d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020. Non va, invece, attestata, ai fini del Superbonus, nonché dell’opzione di cui all’art. 121, la congruità delle spese sostenute per l’acquisto delle case antisismiche atteso che, in tale ipotesi, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.

Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza:

  • asseverano la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
  • attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (tranne nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche).

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato) attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. L’asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 del TUE. La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio. Il rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.

Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

 

(Fonte: lavoripubblici.it)

 

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Superbonus 110% nel 2023 blindato anche per i lavori trainati

Per farlo, sono state essenziali le scadenze indicate dalla legge di Bilancio

Superbonus al 110% nel 2023 blindato anche per i lavori trainati. La circolare 13/E, il documento con il quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito molti dei dubbi più rilevanti sugli ultimi provvedimenti legati alla maxi agevolazione, affronta anche la questione dei cantieri che hanno salvato il 110% nel 2023, evitando il taglio dello sconto fiscale al 90 per cento.

Per farlo, sono state essenziali le scadenze indicate dalla legge di Bilancio 2023. Nei condomìni la delibera doveva essere approvata entro il 18 novembre, con Cilas entro il 31 dicembre. Oppure, la delibera doveva essere approvata tra il 19 e il 24 novembre, con Cilas entro il 25 novembre. Sul punto, però, la legge ha fatto solo un richiamo generico, senza specificare il destino dei lavori trainanti e trainati. In altre parole, se è scontato che l’intervento trainante può mantenere il 110%, ci si chiede cosa succede ai trainati e, soprattutto, entro quali limiti sono ammessi al superbonus nella versione più generosa.

La circolare chiarisce questo tema. «Qualora – spiega – con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le condizioni previste» dalla legge di Bilancio, il superbonus spetta con la stessa percentuale «anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati». Questo vale sia per i trainati realizzati sulle parti comuni dell’edificio che per quelli realizzati sulle singole unità immobiliari.

In questo quadro, si applica la regola generale per la quale le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate «nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione», mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute sia «nel periodo di vigenza dell’agevolazione» che «nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Quindi, deve esserci concomitanza temporale tra lavori trainanti e trainati.

In applicazione di questa regola, per estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari, «il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023» – spiega la circolare 13/E – è sufficiente che «tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge». Non serve, ad esempio, che siano indicati nella delibera condominiale.

Un caso particolare riguarda, però, gli immobili sottoposti a vincolo. In questi edifici, se non è possibile effettuare lavori trainanti a causa delle limitazioni legate al vincolo, il superbonus si applica per i lavori trainati, senza il consueto meccanismo. Di conseguenza, per i termini della legge di Bilancio 2023 si guarderà solo a questi lavori. «Ai fini dell’applicazione delle deroghe in esame – conclude la circolare – è, pertanto, necessario che la Cila riferita agli interventi trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022».

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

 

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Il superbonus rallenta, il Pnrr spinge sull’acceleratore: prima frenata per le costruzioni (-1,9%)

 Rapporto Cresme 2023: le ristrutturazioni, senza altri incentivi, potranno scendere a -23% nel 2024

Con l’addio al Superbonus il settore delle costruzioni chiuderà il 2023 con il segno negativo mitigato nel segmento delle opere pubbliche dal potente traino del Pnrr. Fino a che punto potente è però tutto da verificare, sul Piano pesa l’incognita dell’attuazione: il volano c’è ma le previsioni reclamano prudenza. Il combinato disposto di questo scenario è il valore degli investimenti 2023: -1,9%, la prima grande frenata dopo gli anni ruggenti 2021-2022. Parola del 34° Rapporto congiunturale Cresme sul mercato delle costruzioni che il Sole24Ore è in grado di anticipare in occasione della presentazione oggi con il direttore Lorenzo Bellicini.

Nonostante questo primo rallentamento, che in valori costanti fa prevedere una chiusura d’anno con un calo degli investimenti quotato a -1,9%, il 2023 continua a tenere. Secondo Cresme resterà comunque superiore del 36% al livello dell’anno pandemico 2020 e del 29,3% del 2019. Meno rosee le previsioni per il prossimo anno con un’accentuazione della frenata che si potrebbe attestare a -6,7% per gli investimenti.

La fine del Superbonus

Sul rallentamento del 2023 pesa soprattutto la fine del Superbonus 110% con un -12% nel rinnovo residenziale che in assenza di nuove misure si aggraverà raggiungendo nel 2024 – 22,6% . Per comprendere i volumi che girano in questo segmento si consideri che i valori correnti degli investimenti viaggiano nel 2023 al di sopra dei 100 miliardi di euro, precisamente a 104,5 miliardi, dopo l’exploit clamoroso del 2022 con 119,4 miliardi. Ma non basta a rappresentare il fenomeno del boom. Qui serve riavvolgere il nastro e dare un’occhiata ai dati pre-pandemici: nel 2019 gli investimenti in rinnovo residenziale ammontavano in valori correnti a 53,9 miliardi. Pur togliendo il peso dell’aumento dei prezzi – spiega Cresme – in termini reali il balzo dato dagli incentivi è stato del 70% nel 2022 rispetto ai livelli pre-pandemici (2019) ed è rimasto al 50% nel 2023.

Le opere pubbliche

Sull’altro fronte, quello delle opere pubbliche pesa il Pnrr che però non ce la fa per il momento a compensare la frenata del Superbonus. Il comparto è in crescita a valori costanti del 15,1% nel 2023 e dell’11,7% nel 2024. L’accelerazione proseguirà anche negli anni successivi, quando il Cresme prevede +7,9% nel 2025 e +4% nel 2026. Tutto bene quindi? Non del tutto, perché la crescita rimane agganciata alle incognite che gravano sul Pnrr. E quindi un chiarimento sul quadro generale che non comprometta il rapporto con Bruxelles; l’accelerazione degli aspetti autorizzativi e procedurali per una buona parte degli investimenti previsti in partenza; la continuità degli investimenti infrastrutturali di Rfi che al momento sono il soggetto principale a produrre avanzamenti lavori; la rapida realizzazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese di costruzioni che si sono aggiudicati i lavori attraverso l’appalto integrato.

Le buone notizie arrivano dai Comuni che nonostante le difficoltà emergenti sembrano aver avviato nei primi mesi del 2023 una nuova fase: nei primi quattro mesi del 2023 la loro spesa per investimenti è cresciuta del 20% rispetto al 2022. Senza dimenticare il fronte dell’occupazione che continua imperterrita ad aumentare la forza lavoro nel comparto raggiungendo nel primo trimestre del 2023 il 26,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. «Gli ultimi anni ci hanno detto che le costruzioni possono tornare a essere un traino per l’intera economia del Paese», spiega il direttore del Cresme Lorenzo Bellicini che guarda ai prossimi anni, al dopo Pnrr, «quando l’eccezionale ondata di risorse si ridurrà e gli obiettivi delle direttive green europee si faranno stringenti». E avverte: «Bisogna cominciare a pensarci oggi, rilanciando una nuova operatività da un lato in termini di partenariato pubblico e privato e dell’altro di incentivi fatti bene»

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Salvo il 110 per tutto il 2023 per gli interventi trainati condominiali e sulle singole unità

Via libera al 110% per tutto il 2023 anche per gli interventi “trainati” condominiali e sulle singole unità del condominio, se effettuati insieme agli interventi “trainanti” che rispettano le regole transitorie di fine 2022 su CILAS e delibera assembleare.

Chiarite, inoltre, la portata delle nuove stringenti condizioni di accesso al Superbonus al 90% per gli interventi sulle unifamiliari avviati nel 2023 e la possibilità per i condomini a prevalente proprietà IACP di accedere alla generale disciplina prevista per i condomini, se al 30 giugno 2023, non è stato realizzato il 60% dell’intervento.

La Circolare interviene, inoltre, a dirimere alcuni contrasti interpretavi legati alla validità dei titoli edilizi diversi dalla CILA e soprattutto a definire il contenuto delle varianti al titolo originario che possono continuare a beneficiare delle condizioni fiscali previste per l’intervento già assentito e ciò indipendentemente dalla data della loro presentazione.

Questi ed altri chiarimenti sono contenuti nella Circolare 13/E del 13 giugno 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni sulla disciplina del Superbonus, a seguito delle modifiche introdotte dai più recenti provvedimenti amministrativi.

Infatti, con il DL 176/2022 (“Aiuti quater”), convertito dalla legge 6/2023, la legge 197/2022 (“Bilancio 2023”), nonché, più di recente, con il DL 11/2023, convertito dalla legge 38/2023, il Superbonus è stato, di fatto, modificato in alcuni dei suoi aspetti più rilevanti: aliquote, termini di vigenza, condizioni di accesso.

Con la CM 13/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ripercorre i citati interventi normativi fornendo diversi chiarimenti, sintetizzati nel relativo Dossier Ance di commento.

 

(Fonte: ance.it)

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Varianti in corso d’opera: per i lavori aggiuntivi restano sconto e cessione

Rispetto al termine del 16 febbraio non ha rilevanza neppure la delibera che approva i lavori 

Varianti in corso d’opera senza effetti su cessione dei crediti e sconti in fattura. Nel pacchetto di riformulazioni messo a punto ieri in commissione Finanze alla Camera entra anche una norma con la quale si potrà evitare che, all’interno di un cantiere, nascano regimi differenziati in caso di variazioni in corso d’opera avvenute dopo la data fatidica del 16 febbraio, anche attraverso una delibera condominiale. Un’eventualità molto frequente nella pratica, che rischiava di creare parecchie difficoltà a imprese e committenti.

La questione, alla quale l’Ance ha dedicato in queste settimane diverse sollecitazioni al Parlamento (a partire dalla sua audizione sulla legge di conversione), riguarda, ad esempio, quei lavori di superbonus comunicati al Comune dopo il fatidico termine del 16 febbraio, ma comunque agganciati a pratiche trasmesse prima della data chiave per le cessioni, sullo stesso edificio. In base alla legge, infatti, a una Cilas comunicata prima del 16 febbraio è possibile agganciarne un’altra per variare il suo contenuto e aggiungere o modificare dei lavori di ristrutturazione.

Si tratta, usando la definizione del modello, di una variante che «costituisce integrazione» alla prima comunicazione. Se questa aggiunta arriva dopo il 16 febbraio, il decreto 11/2023 sembrava escludere l’accesso alle vecchie regole su cessione e sconto per tutti gli interventi extra. In pratica, quindi, una parte del cantiere avrebbe avuto accesso alla liquidazione immediata dei crediti, mentre una parte ne sarebbe rimasta totalmente esclusa. Complicando di parecchio la vita di committenti e imprese.

Ora il Parlamento risolve questi casi dubbi con una correzione, inserita in un emendamento. E spiega che «la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire» non ha rilevanza «ai fini del rispetto dei termini previsti». Significa che, per misurare gli effetti della scadenza del 16 febbraio, si guarda alla prima Cilas e non a quelle successive, comunicate per variare il cantiere.

A cascata, questa previsione si riflette anche sulle delibere condominiali collegate ai lavori. «Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale – dice ancora l’emendamento –, agli stessi fini, non rileva l’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante». Quindi, se i lavori aggiuntivi a quelli deliberati all’inizio passano da una nuova pronuncia dell’assemblea condominiale, anche questo non ha effetti sulla decorrenza dei termini e sull’utilizzabilità di cessione dei crediti e sconti in fattura.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

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Superbonus villette, la proroga a giugno fa ripartire i lavori

Con lo spostamento di tre mesi per completare gli interventi possono essere ultimate anche le opere in sospeso

Proroga di tre mesi, dal 31 marzo al 30 giugno. Anche se, nel corso della discussione, l’idea dei parlamentari è di spingere per un rinvio più lungo, addirittura fino alla fine di settembre. Lo spostamento in avanti del termine indicato dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) per avere uno sconto fiscale del 110% sui lavori effettuati su abitazioni unifamiliari e unità indipendenti dovrebbe diventare realtà a breve. Oggi, infatti, è in programma un ultimo vertice prima dell’avvio del voto di domani in commissione Finanze alla Camera della legge di conversione del decreto cessioni (relatore: Andrea de Bertoldi, FdI). L’obiettivo è chiudere nel giro di un paio di giorni, per poi essere pronti ad andare in Aula la prossima settimana. Lo schema della modifica sulle villette prevede, al momento, un cambio del termine entro il quale andranno completati i lavori per i quali al 30 settembre scorso era stato raggiunto un avanzamento pari almeno al 30 per cento. Questo, però, pone alcune questioni. La norma, infatti, entrerà in vigore per la metà di aprile (data di scadenza dei termini per la conversione), dopo la scadenza naturale del termine di fine marzo. Servirà, quindi, anche in questo caso (come per le opzioni di cessione e sconto) un comunicato per tranquillizzare il mercato.

Chi ha un cantiere aperto, infatti, questa settimana dovrà avere certezze per riprogrammare pagamenti e lavori che, stando alle regole attuali, al momento dovrebbe chiudere entro la prossima settimana.A rendere ancora più scivolosa la materia, poi, c’è la questione dell’allineamento tra avanzamento dei lavori e dei pagamenti. In caso di pagamento delle spese da parte del committente non ci sono dubbi: entro fine mese vanno effettuati i bonifici e anche successivamente è possibile completare il cantiere. In caso di cessione del credito e sconto in fattura, invece, la materia è più complessa. Un’interpretazione più prudente, basata sulle regole in materia di Sal, dice che entro fine mese in questi casi bisogna completare i pagamenti ma anche i lavori: è la linea che finora è stato meglio seguire. Un’interpretazione meno prudente, invece, afferma che entro fine mese devono arrivare, anche in questo caso, solo pagamenti e fatture scontate. I lavori potranno essere completati più avanti. Insieme alla proroga, allora, per proiettarci verso i prossimi tre mesi, servirebbe un chiarimento anche su questo punto.Quella in materia di unifamiliari, comunque, non è l’unica modifica che appare consolidata. È, ormai, pronta anche la correzione che proteggerà quei lavori, come l’installazione di una caldaia o il cambio degli infissi, per i quali il decreto 11/2023 chiede l’avvio delle opere prima del 16 febbraio per poter mantenere la cessione e lo sconto. Si passerà da due strade per blindare le cessioni. La prima è costituita dal versamento di un acconto mediante un bonifico parlante prima del termine. In assenza di un bonifico, la seconda strada passa dalla presenza di due autocertificazioni, relative all’esistenza di un contratto, una del venditore e una dell’acquirente.

Una correzione dovrebbe rimediare al caso delle pronunce di diversi Tribunali che hanno bloccato la possibilità di compensazione orizzontale tra crediti tributari e debiti previdenziali. Andando in direzione di quello che ha detto l’agenzia delle Entrate (che invece ha aperto alla compensabilità), la Camera dovrebbe rimuovere ogni tipo di ostacolo.Altro capitolo consolidato riguarda le salvaguardie. In alcuni casi, cioè, le cessioni resteranno: questa protezione dovrebbe arrivare per gli interventi agevolati con il sismabonus, ma solo se effettuati nell’area del cratere sismico. Un’ulteriore finestra dovrebbe aprirsi per categorie particolari come gli Iacp e le Onlus.C’è, poi, il tema dei bonus acquisti e dei preliminari di vendita. Se, infatti, il decreto cessioni ha fatto riferimento alla registrazione del preliminare, lasciando senza cessioni i soggetti che avevano solo firmato i contratti, la Camera dovrebbe cambiare: l’obiettivo è agganciare l’applicazione del vecchio regime alla data di presentazione del titolo abilitativo per l’avvio dell’opera.Nel pacchetto, infine, entreranno diverse correzioni interpretative, sollecitate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Si parlerà di antiriciclaggio, limitando i documenti che proprio i commercialisti devono produrre. Ma anche di remissione in bonis per il sismabonus, di chiarimenti sulle Soa e di precisazioni su asseverazioni e visti.

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

 

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Bonus edilizi e Soa: accolte le richieste Ance sull’obbligo di qualificazione per le imprese impegnate nei cantieri

Con il documento n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla quale partecipa anche ANCE insieme a Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e Finanze, CNI e CNAPP ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 che ha introdotto l’obbligo  di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000,00 euro), come condizione per l’accesso ai bonus edilizi.

I chiarimenti pervenuti rispondono ad una richiesta fatta dall’ANCE in sede della Commissione e vanno nella direzione proposta dell’Associazione di fare chiarezza su alcune criticità riscontrate nell’applicazione della norma assicurando così ora l’adozione di prassi uniformi da parte dei soggetti a vario titolo interessati (in particolare committenti e loro figure professionali di riferimento, imprese, Organismi di attestazione SOA,  piattaforme per la gestione dei crediti fiscali, Agenzia delle Entrate).

Il documento della Commissione risolve in via interpretativa proprio le questioni di maggiore importanza legate al possesso della attestazione SOA da parte delle imprese impegnate nei cantieri dei bonus edilizi e ciò per quanto riguarda:

  • categorie e classifiche occorrenti;
  • termini di decorrenza degli obblighi.

In merito agli aspetti della decorrenza il chiarimento della Commissione specifica con maggior dettaglio quanto già in parte chiarito dalla FAQ dell’Agenzia delle Entriate del 17 febbraio scorso (vedi news ANCE).

Di seguito le risposte fornite dalla Commissione:

Quando è obbligatoria l’attestazione SOA?

L’obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi).

Il possesso di quale categorie e classifiche è necessario dimostrare?

Non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione E’ di conseguenza ritenuta idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una sola delle seguenti categorie considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, non è necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo corrispondente al valore dell’appalto ma è ritenuto adeguato anche il solo possesso della prima classifica.

Da quando decorre l’obbligo della SOA quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali?

Ai fini dell’applicazione temporale della norma si devono distinguere:

  1. il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  2. l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, deve essere affidata alternativamente:

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;
  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).

Tali obblighi di qualificazione riguardano, secondo le i termini sopra riportati, anche i contratti di appalto/subappalto (di importo superiore a 516 mila euro) sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui lavori siano proseguiti anche nel 2023.

A quali contratti di appalto/subappalto non si applica l’obbligo di attestazione SOA?

Sono esclusi dall’obbligo di attestazione SOA le imprese che hanno sottoscritto:

  • contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
  • contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000 euro e anche se i lavori sono proseguiti oltre il 1° gennaio 2023.

In Allegato: nota Commissione 1/2023

 

(Fonte: ance.it)

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Bonus edilizi, Ance: c’è spazio per una liquidazione immediata dei crediti bloccati. Per il futuro soluzioni strutturali

Si è svolta il 7 marzo l’audizione dell’ANCE in videoconferenza presso la Commissione Finanze del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti d’imposta.

La Vicepresidente Economico-fiscale-tributaria, Vanessa Pesenti, ha evidenziato, in apertura, che un efficace sistema di incentivi fiscali rappresenta un elemento indispensabile di una politica industriale per il settore delle costruzioni che permetta di rinnovare le città italiane, di offrire la possibilità alle famiglie di vivere in case adeguate alle proprie esigenze e, più in generale, di dare un contributo determinante alla crescita e all’occupazione del nostro Paese.

Ha quindi rilevato che rispetto alla decisione di avviare a metà dicembre un’indagine conoscitiva i tempi sono profondamente cambiati e l’intervento di oggi non può non essere focalizzato sui bonus edilizi e in particolare sulla drammatica situazione di blocco della cessione dei crediti, che sta creando serissime difficoltà ad imprese e famiglie.

Prima di farlo, occorre trarre alcuni insegnamenti utili dall’esperienza degli ultimi 3 anni sui bonus edilizi; un’esperienza nata durante l’emergenza del COVID e difficilmente ripetibile, in particolare nel livello di incentivazione raggiunto col 110%, di cui vanno però analizzati, oggettivamente, anche i lati positivi:

  • I bonus edilizi sono un potente strumento per stimolare il PIL e creare occupazione. I bonus fiscali hanno infatti trainato gli investimenti in edilizia nel biennio 2021-2022: un terzo dell’aumento del Pil è stato attribuibile alle costruzioni; il successo dei bonus ha prodotto una parte rilevante delle entrate record per il bilancio dello Stato nel 2022 (+45 miliardi tra gennaio e novembre) con le quali è stato possibile aiutare le famiglie nella «crisi del gas» (70 miliardi per contenere la spesa energetica e 12,5 del «bonus 200€»); gli effetti positivi sono visibili anche in termini di occupazione con +250 mila posti di lavoro nelle costruzioni in due anni di cui 170 mila grazie ai bonus fiscali.
  • Servono incentivi efficaci per raggiungere gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici: la direttiva europea sulle case green impone un ritmo di riqualificazione di circa 180.000 edifici all’anno  vale a dire un ritmo simile a quello raggiunto negli ultimi due anni con Superbonus e cessione del credito. Con il sistema di incentivi in vigore fino al 2019, il ritmo di riqualificazione era inferiore ai 3.000 edifici all’anno.
  • La cessione del credito è uno strumento indispensabile per assicurare che tutte le famiglie possano riqualificare la propria abitazione. Contrariamente a quanto affermato da alcuni osservatori, infatti, il Superbonus è il bonus edilizio che ha beneficiato di meno ai “ricchi” ed è stato invece quello al quale hanno potuto accedere maggiormente le famiglie meno abbienti, come evidenziato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB). Inoltre, sempre secondo l’UPB, si è intervenuto soprattutto sulle prime case e non sulle seconde case, come alcuni osservatori avevano ipotizzato. Lo strumento della cessione del credito ed una percentuale elevata di agevolazione vanno quindi mantenute per le famiglie meno abbienti;
  • E’ necessario trovare un equilibrio tra politiche di riqualificazione energetica e sostenibilità della finanza pubblica, anche alla luce del recente parere di Eurostat;
  • La qualificazione degli operatori che intervengono su cantieri che beneficiano di incentivi statali è un elemento imprescindibile.

Il Covid_19 e tutto quello che ne è conseguito ha segnato un momento essenziale nell’utilizzo dei crediti di imposta, che sono diventati veri e propri strumenti di incentivazione utilizzati in più ambiti.

Hanno favorito gli investimenti delle imprese e delle famiglie, hanno avuto il pregio di costituire anche vere e proprie forme di ristoro in conseguenza di calamità, non solo nella pandemia, ma anche in tutti quegli eventi economici eccezionali che si sono susseguiti negli ultimi tempi, pensiamo ad esempio al fenomeno del “caro energia”.

Il maggior vantaggio del credito di imposta rispetto alle deduzioni o alle detrazioni dalle imposte sul reddito è la ampia possibilità di utilizzo.

Infatti il credito di imposta consente, in modo trasversale, di coprire il versamento di diverse imposte e contributi, potendo, mediante la compensazione, ridurre tutte le posizioni debitorie in ambito fiscale e contributivo facenti capo al beneficiario.

Però, per essere uno strumento di incentivazione efficace e per massimizzarne gli effetti positivi, i crediti d’imposta devono possedere alcuni fondamentali requisiti:

  • – una circolazione diffusa;
  • – un utilizzo pieno;
  • – una stabilità nelle regole;
  • – il superamento delle limitazioni alla loro compensazione, nel senso che la compensazione deve essere possibile anche in presenza di cartelle esattoriali notificate e non deve essere soggetta ad alcun limite di importo massimo annuale.

Queste sono caratteristiche essenziali, lo abbiamo visto con l’esperienza dei bonus edilizi in generale e con il cd. Superbonus al 110% in particolare, il cui utilizzo come credito d’imposta è passato da un’iniziale exploit, in termini di efficacia e numero degli interventi realizzati, ad un vero e proprio blocco dovuto ai vincoli stringenti apposti alla circolazione e al continuo susseguirsi di mutamenti normativi, sino ad arrivare al totale divieto del trasferimento dei crediti d’imposta, prodotto dal recente DL 11/2023, che impone l’utilizzo dei bonus solo sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi.

Tra l’altro il settore, endemicamente in credito IVA, è abituato da sempre alla gestione dei crediti d’imposta, con tutte le problematiche che ne derivano, dal loro utilizzo, alle interminabili attese per il loro rimborso.

Il prossimo 30 giugno scade il regime transitorio dello “split payment” che, dal 2015, ha acuito il grave problema dei rimborsi IVA che incidono sui flussi di cassa delle nostre imprese. In merito non ci sono gli estremi per un’ulteriore proroga, vista l’applicazione generale della fatturazione elettronica.

In merito all’esperienza dei bonus edilizi, Sia il Superbonus che gli altri bonus per l’edilizia (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus “ordinari”) sono gli strumenti principali per il conseguimento della transizione ecologica e per lo sviluppo sostenibile del territorio.

La Fiscalità ambientale, in particolare, non può prescindere dalla tutela di un interesse pubblico, molto più ampio e generale che investe l’intera collettività: quello connesso ai temi fondamentali della salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle nostre case e dei luoghi di lavoro e dello sviluppo delle nostre città, per stare al passo con i mutamenti sociali e con l’evoluzione delle esigenze abitative.

Proprio perché strettamente legati ad un interesse pubblico collettivo, i bonus edilizi rappresentano uno strumento di politica fiscale indispensabile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Per questo, devono costituire un elemento centrale della prossima riforma fiscale, senza essere invece costantemente “minacciati” dalla più volte annunciata politica di tax expenditures che li considera esclusivamente in termini di “costo”.

La tutela dell’interesse pubblico deve prevalere, o per lo meno non può ridursi esclusivamente in una mera valutazione ragionieristica. Infatti, per favorire un reale ammodernamento del patrimonio in chiave energetica ed antisismica, occorre che questi incentivi siano stabilizzati, così da premiare a regime chi investe nell’efficientamento e nella messa in sicurezza del proprio immobile.

Queste considerazioni suonano ancora più urgenti, dati gli obiettivi che l’Europa si sta prefissando con la “Direttiva case green”.

All’esame delle istituzioni comunitarie, infatti, la proposta di direttiva in discussione prevede che gli edifici esistenti dovranno diventare a emissioni zero entro il 2050, con step intermedi per gli immobili residenziali da raggiungere entro il 2033. Viceversa, gli edifici nuovi dovranno essere a emissioni zero entro il 2030.

Un tema scottante per l’Italia, dove su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e non sono in grado di garantire le performance energetiche richieste in futuro dalla “Direttiva case green”.

Per questo serve un vero e proprio “Piano Marshall per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio” di lungo periodo e con regole stabili nel tempo, a differenza di quanto accaduto con il Superbonus che, da incentivo di massima propulsione, si è tramutato in un boomerang per cittadini ed imprese, che avevano fatto affidamento su una legge dello Stato e che sono stati travolti dal continuo cambiamento delle norme e dal blocco del mercato dei crediti d’imposta da questo derivanti.

Oggi, siamo tutti consapevoli che il tema dei bonus edilizi è all’attenzione del Governo, per via della necessità di verificare l’impatto macroeconomico di tali strumenti e la loro corretta contabilizzazione.

A questo punto le questioni imprescindibili sono due:

  • ­ risolvere, oggi, il dramma legato ai cd. crediti “incagliati” che colpisce famiglie e imprese. Contribuenti che, per altro, hanno agito sino ad oggi in totale buona fede confidando sulla certezza del diritto, che dovrebbe caratterizzare, in linea di principio, ogni intervento normativo;
  • ­ adottare un’ottica lungimirante, che guardi alla transizione ecologica e alle caratteristiche del nostro patrimonio immobiliare e che sappia inserire gli incentivi edilizi in un progetto politico ambizioso, consapevole e di lungo termine.

Nei giorni scorsi, infatti, l’ISTAT ha rivisto le stime sugli effetti dei bonus sui conti delle Amministrazioni pubbliche per il triennio 2019-2021, alla luce delle indicazioni di Eurostat sul trattamento contabile dei crediti d’imposta che hanno determinato una diversa qualificazione degli stessi rispetto al 2019, con il passaggio da “non pagabili” a “pagabili”.

Questo non muta l’impatto complessivo degli incentivi sul deficit, ma ne comporta una differenza in termini di incidenza temporale.

Oramai abbiamo capito tutti che quando la misura è classificata “pagabile”, l’impatto sull’indebitamento si concentra esclusivamente e totalmente nel primo anno (quello di sostenimento della spesa agevolata).

Cosicché la riclassificazione dei bonus, da “non pagabili” a “pagabili”, ha determinato un peggioramento del deficit imputabile agli anni scorsi, dal 2020 al 2022, ma ha migliorato il deficit degli anni futuri.

In definitiva, i dati ISTAT hanno chiarito, una volta per tutte, che i crediti derivanti dai bonus edilizi sono già stati contabilizzati nel bilancio dello Stato e quindi, come sostenuto dall’Ance, c’è spazio per una liquidazione immediata dei crediti incagliati in capo a famiglie e imprese.

Al di là della qualificazione contabile, è indubbio che i bonus edilizi rappresentino uno straordinario volano per la tenuta (in periodo pandemico) e per la ripresa dell’economia domestica, con indiscutibili ed evidentissimi effetti sull’incremento del PIL, dell’occupazione e del gettito fiscale.

Basta considerare che:

  • il Pil, dopo il boom del 2021 (+7%), si conferma anche nel 2022 migliore delle attese. Gli ultimi dati Istat indicano, infatti, un ulteriore aumento del +3,7% per il 2022, collocando la crescita italiana addirittura al di sopra a quanto previsto per la Cina (+3%);
  • sull’eccezionale crescita italiana, sono stati determinanti i bonus fiscali che hanno trainato gli investimenti in edilizia: l’ANCE stima che in ciascuno degli ultimi due anni circa un terzo dell’aumento del Pil è attribuibile alle costruzioni;
  • il successo dei bonus ha prodotto una parte rilevante delle entrate record per il bilancio dello Stato nel 2022 (+45 miliardi tra gennaio e novembre) con le quali è stato possibile aiutare le famiglie nella «crisi del gas» (70 miliardi per contenere la spesa energetica e 12,5 del «bonus 200€»);
  • gli effetti positivi sono visibili anche in termini di occupazione. Negli ultimi due anni sono stati creati circa 250mila posti di lavoro nelle costruzioni di cui 170mila grazie ai bonus fiscali.

In questo contesto l’incidenza dei bonus edilizi è stata decisiva, come dimostrano i principali studi che si sono occupati di stimare gli effetti macroeconomici e di retroazione fiscale indotti dal Superbonus 110% e tra questi i più autorevoli elaborati, oltre che da noi come ANCE, anche dal Consiglio Nazionale Ingegneri, CENSIS, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nomisma.

Seppur con diversi approcci metodologici, le evidenze delle ricerche non lasciano dubbi circa gli effetti positivi che i bonus edilizi, e in particolare il Superbonus 110%, hanno generato sia per il sostegno all’economia sia per il gettito fiscale di ritorno.

Ben il 47% dell’investimento torna sotto forma di vantaggi sulle entrate erariali, senza tener conto degli effetti indotti.

Come evidenziato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, l’obiettivo posto dal PNRR di realizzare entro il 2025 la ristrutturazione di almeno 100.000 edifici è stato raggiunto, grazie al Superbonus, con due anni di anticipo.

Ulteriore elemento da non trascurare, e che ha una valenza sociale, è che il successo del Superbonus, così come l’incremento nell’utilizzo degli altri bonus edilizi, è stato decretato dai meccanismi di fruizione alternativi alla detrazione diretta, ossia dalla possibilità di cedere a terzi il bonus sotto forma di credito d’imposta o dalla scelta di ottenere uno sconto dal corrispettivo dei lavori di ammontare pari al bonus teoricamente spettante.

Come ANCE, non condividiamo quindi la posizione di chi sostiene che si tratta di un incentivo ad esclusivo favore dei ceti sociali più abbienti.

Lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ha confermato, nei giorni scorsi, l’efficacia del beneficio anche in termini di “sostenibilità sociale” dato che anche i cd. no tax area, pur non potendo fruire della detrazione, hanno potuto utilizzare lo sconto in fattura, in presenza di lavori agevolati al 110%.

L’UPB ha quindi sfatato il mito del “Superbonus solo per i ricchi”, evidenziando che è invece il bonus edilizio di cui hanno beneficiato maggiormente le famiglie meno abbienti.

Così come è stato sfatato il mito dell’“intervento sulle seconde case”. Oltre l’80% degli edifici che hanno usufruito del Superbonus sono, infatti, prime case, dove le famiglie vivono abitualmente.

L’ANCE è stata tra i primi a denunciare il pericolo di un uso distorto dei benefici e della concorrenza sleale di imprese nate appositamente per sfruttare lo strumento del Superbonus.

Da novembre 2021 ad oggi, la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro preventivo crediti d’imposta inesistenti per un valore di oltre 3,7 miliardi di euro (soprattutto in tema di bonus facciate, caratterizzato da una percentuale di agevolazione molto elevata senza limiti di spesa, a fronte dell’assenza di sistemi di controllo, così come invece era già previsto per il Superbonus). La verifica preventiva sulle comunicazioni effettuata dall’Agenzia delle Entrate ha, poi, bloccato crediti per 1 miliardo di euro ulteriore.

L’ANCE ha manifestato, sin da subito, l’esigenza di affidare stabilmente il mercato a operatori strutturati, specializzati e affidabili. Ciò, garantendo:

  • la qualificazione degli operatori, attraverso la richiesta di qualificazione SOA alle imprese che intervengono su lavori “consistenti”, per evitare il fenomeno dell’aumento “anagrafico” delle imprese edili che si è manifestato in maniera abnorme con l’introduzione del Superbonus. Basti pensare che nel secondo trimestre del 2022 sono state aperte 125.392 nuove Partite IVA.
  • l’applicazione del CCNL in edilizia, per garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nei cantieri.

Tutto questo ha portato a modificare ripetutamente la disciplina originaria della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia, tant’è che, in 15 mesi (da novembre 2021 con la prima normativa antifrode per i bonus minori sino a febbraio 2023 con l’ultimo DL 11-2023), si contano ben 18 provvedimenti (tra decreti legge e leggi di conversione) per circa 22 modifiche normative, quasi 1 ogni 45 giorni, alcune anche con effetti retroattivi.

Con l’ultimo intervento ad opera del DL 11/2023, si è arrivati, quindi, al blocco totale della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per il futuro ed al divieto di acquisto dei crediti da parte degli Enti pubblici che si erano dimostrati disponibili ad acquistare i crediti incagliati, con una disciplina transitoria del tutto insufficiente.

Il quadro normativo generale desta quindi forte preoccupazione. Riteniamo che la situazione rischi di essere esplosiva.

Anche in questa sede non possiamo non ribadire che il decreto legge 11 non affronta, invece, in alcun modo il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Anzi, ne acuisce gli effetti negativi, ponendo ulteriori e più stringenti limitazioni alla circolazione dei crediti stessi, fino al loro conclusivo e definitivo blocco.

Le imprese di costruzione che non sono riuscite a monetizzare il credito, si trovano in grande difficoltà.

Da un lato ci sono quelle che hanno concluso i lavori facendo ricorso alle proprie disponibilità finanziarie e che adesso si trovano esposte con le controparti coinvolte (fornitori, lavoratori, professionisti, banche) a rischio di fallimento.

Dall’altro, ci sono quelle che, invece, non avendo più liquidità, hanno dovuto interrompere i lavori. Queste ultime, laddove non riuscissero a terminare gli interventi entro le scadenze di legge, si troveranno esposte non solo con tutte le controparti, ma anche nei confronti dei propri committenti (famiglia o condominio), con un elevato rischio di contenzioso, dal momento che si troveranno a dover restituire all’Erario ingenti somme di denaro.

Si stima che 1 miliardo di crediti incagliati produce il blocco di circa 6.000 interventi (tra unifamiliari e condomini), con rischio di fallimento di almeno 1.700 imprese di costruzioni e la perdita di circa 9.000 occupati. Pertanto, considerando uno stock di crediti fiscali incagliati in capo alle imprese di 19 miliardi di euro (audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini), gli effetti macroeconomici potrebbero essere estremamente preoccupanti: 32.000 imprese fallite e 170.000 disoccupati in più nel settore delle costruzioni (che raddoppiano se si considera l’indotto).

Una simile situazione provocherebbe problemi su circa 115.000 cantieri, che si tradurrebbero in altrettanti nuclei familiari in crisi.

bonus, da volano di crescita per il settore delle costruzioni e per l’intera economia, rischiano di innescare una reazione a catena che potrebbe velocemente provocare una vera e propria crisi sociale di proporzioni rilevanti.

Appare quindi indispensabile introdurre soluzioni certe e di immediata attuazione per lo sblocco totale dei crediti pregressi.

Serve una decisione veloce da parte di Governo e Parlamento per approvare misure risolutive, con la stessa determinazione che ha portato a varare un decreto che, per tempi di approvazione ed entrata in vigore, ha battuto anche il leggendario decreto sul prelievo sui conti correnti del ’92.

Questo improvviso cambio di regime andrebbe accompagnato da un periodo transitorio che consenta a cittadini, imprese e a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni in corso di portare a termine tali interventi, tutelando in tal modo il legittimo affidamento fondato sulla previgente normativa (es. interventi di demolizione e ricostruzione, lavori commessi dagli IACP o in corso nelle zone terremotate).

Per riuscirci, la soluzione principale e più efficace è utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti maturati, come ANCE e ABI hanno proposto da tempo, una misura resa ora possibile anche dalle recenti indicazioni di Eurostat.

La proposta dell’ANCE prevede di riconoscere, in via straordinaria e temporanea, la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi agevolati con i bonus edilizi, che imprese e contribuenti non sono riusciti ancora a cedere. A tutela dei contratti in corso, lo stesso meccanismo di compensazione dovrebbe essere previsto anche per i crediti d’imposta relativi ad interventi già avviati alla data del 17 febbraio 2023.

Si tratta di una misura di carattere straordinario, limitata nel tempo e nella quantità, volta ad evitare la crisi di numerose imprese che hanno praticato lo “sconto in fattura” e dei condomìni/persone fisiche che, per effettuare i lavori, hanno fatto ricorso a ingenti finanziamenti, confidando nella possibilità di poter monetizzare il credito mediante il meccanismo della cessione.

Questa soluzione non ha impatti sul gettito, in quanto comporta solo una differente modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

In una situazione di mercato così complessa e ingessata, almeno fino all’inserimento della misura degli F24 nella legge di conversione del decreto 11/2023, potrebbe essere utile, altresì, il coinvolgimento immediato delle istituzioni e aziende statali (CDP, RFI, ENEL, ENI, SNAM, Fincantieri, ecc.) sul mercato dei crediti fiscali come soggetti acquirenti.

Queste aziende possono rivestire un ruolo importante nel processo di alleggerimento dei plafond fiscali degli istituti bancari. L’attività di acquisto di questi crediti ha un rischio contenuto perché tutti i bonus fiscali hanno superato gli accurati controlli previsti dalla due diligence delle piattaforme specializzate incaricate dalle banche.

La prossima riforma dei bonus fiscali per la riqualificazione energetica e sismica dovrà favorire politiche e progetti di rigenerazione urbana di lungo periodo e dunque puntare ad un’agevolazione di carattere strutturale.

Inoltre, sarà necessario confermare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, in quanto come abbiamo visto sono strumenti essenziali per far realizzare gli interventi, quantomeno per i soggetti a più bassa capacità reddituale.

Ancora, sempre nell’ottica della sostenibilità sociale, uscendo dalla logica dell’agevolazione potenziata, dovrebbe essere comunque garantita una sorta di finanziamento pubblico che copra l’intero costo dell’intervento a carico dei soggetti a basso reddito (cd. incapienti), e dovrebbe essere posto un tetto al costo della cessione che incide pesantemente sulla redditività degli operatori che realizzano gli interventi.

Pertanto, sul futuro della politica di riqualificazione degli edifici, dopo la risoluzione del blocco dei crediti pregressi, è necessario aprire al più presto un confronto per definire gli strumenti fiscali e finanziari idonei a privilegiare gli interventi di ristrutturazione integrale, con obiettivi di risultato particolarmente ambiziosi, soprattutto considerati i target ambientali di riduzione delle emissioni di CO2 fissati in Europa e che l’Italia ha condiviso.

Per il dettaglio della posizione ANCE si vedano i documenti in allegato consegnati agli atti della Commissione.

 

 

(Fonte: ance.it)

 

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Fermi 15 miliardi di bonus casa, a rischio 25mila imprese

Le stime dell’Ance rilanciano il pressing per un nuovo intervento sulle cessioni bloccate. Riparte il dialogo tra associazioni e Mef: si punta a ridurre l’impatto dei sequestri in caso di frodi

Un miliardo di crediti incagliati produce il blocco di circa 6mila cantieri, tra unifamiliari e condomini, con il rischio di fallimento di almeno 1.700 imprese di costruzioni e la perdita di circa 9mila occupati. Così, seguendo questa drammatica aritmetica della crisi, ipotizzando (prudenzialmente) 15 miliardi di crediti fiscali attualmente bloccati, gli effetti macroeconomici potrebbero essere devastanti: 25mila imprese a rischio fallimento, 130mila disoccupati in più nel settore delle costruzioni (senza contare le aziende della filiera) e problemi per circa 90mila cantieri. Sono stime dell’Ance, l’associazione dei costruttori, che evidenziano come il bubbone delle cessioni dei crediti stia esplodendo. La catena di venditori e acquirenti, nonostante i correttivi messi in campo dalla legge di Bilancio 2023, non sta più girando. Così migliaia di interventi che contavano, per andare avanti, su questo meccanismo stanno finendo nelle sabbie mobili: banche e intermediari finanziari costretti a chiudere le porte a causa della capacità fiscale esaurita, committenti che non hanno più liquidità per pagare i lavori, imprese che non possono pagare i fornitori. In mezzo, famiglie in difficoltà e condomini nel caos.

Il consiglio generale dell’associazione dei costruttori ieri è stato pieno di racconti dal territorio di grave problematicità: molti cantieri si stanno fermando, con l’ovvia coda di contenziosi. Per rispondere a questa emergenza, il lavoro della politica non si è fermato alla legge di conversione del decreto Aiuti quater e alla legge di Bilancio 2023. Proprio in questi giorni, infatti, è ripreso il pressing di diverse associazioni (Abi, Ance, Consiglio nazionale dei commercialisti, Confedilizia) che, a più riprese, hanno incontrato rappresentanti del ministero dell’Economia per proporre delle soluzioni. I temi sul tavolo sono tre. Quello più complesso perché richiede una norma interpretativa, quindi con effetto retroattivo, riguarda gli effetti dei procedimenti in ambito penale. Una serie di pronunce della Cassazione ha fissato un principio penalizzante per chi compra crediti fiscali: l’acquirente anche se in buona fede subisce gli effetti dei sequestri cautelari. Di fatto, questo si traduce in un forte disincentivo perché il credito fiscale – una volta sequestrato – rischia di essere inutilizzabile per anni. Le proposte di modifica fatte arrivare sul tavolo del Mef puntano a eliminare gli effetti per chi acquista in buona fede (riuscendola poi a dimostrare). Difficile percorrere la strada ipotizzata con gli emendamenti presentati durante la conversione del decreto Aiuti quater che puntavano a “scollegare” il credito d’imposta rispetto alla detrazione.

L’intervento si sarebbe tradotto in una sanatoria generalizzata che aveva incontrato l’opposizione anche a livello tecnico. Le istanze arrivate da associazioni di categoria e professionisti sono ora di delimitare la responsabilità almeno per le cessioni in ambiente protetto.«Il tema della responsabilità penale è fondamentale per far ripartire il mercato. Ci stiamo impegnando facendo dialogare Governo e operatori per trovare una soluzione che possa entrare nel primo veicolo normativo disponibile» spiega al Sole 24 Ore, Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia. Ma non c’è solo questo fronte. Un altro obiettivo è quello di replicare il “modello Treviso”, dove la Provincia con un’operazione pilota ha acquistato da due banche 14,5 milioni di crediti. Questo schema applicato su scala più larga potrebbe rappresentare una valvola di sfogo per i crediti attualmente fermi.A completare il quadro poi c’è la richiesta di un ritorno a un pieno coinvolgimento di tutti gli operatori che hanno avuto un ruolo significativo per far decollare la cessione dei crediti da bonus edilizi nella fase iniziale. In questo senso, l’istanza ricorrente mira a un ritorno sul mercato da parte di Poste. Sullo sfondo, infine, non è mai stata completamente archiviata l’idea di Abi e Ance di utilizzare gli F24 intermediati dagli istituti di credito per smaltire lo stock dei crediti incagliati. Un’idea deve fare i conti con la classificazione Eurostat e quindi con gli effetti in termini di aumento del debito pubblico.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)

 

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Bonus edilizi, per i crediti tracciabili va comunicata la scelta di compensare

Il 16 gennaio è scattato per molti il primo appuntamento utile per sfruttare con F24 i crediti relativi al 2022: la mappa degli adempimenti 

Percorso ad ostacoli per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari derivanti dalle operazioni di acquisto/sconto dei bonus edilizi. La recente tornata di versamenti, coincisa con la scadenza del 16 gennaio, ha portato alla ribalta la delicatezza dei passaggi procedurali che portano all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali. Il 16 gennaio, infatti, è stato per molti il primo appuntamento utile per l’utilizzo tramite modello F24 dei crediti maturati con riferimento al periodo d’imposta 2022.Riepiloghiamo, allora, i passaggi essenziali a consentire la regolare acquisizione del modello di versamento alla luce di quelle che sono le regole che governano il non semplice processo di gestione dei crediti fiscali, così come descritto nella Guida all’utilizzo della piattaforma diffusa dalle Entrate. Processo complicato dai tanti bonus in circolazione, dalle continue modifiche normative che individuano percorsi diversi a seconda del momento di formazione del credito, con conseguenti codici tributi sorti ad hoc per la gestione delle singole operazioni. In primo luogo si deve verificare l’esistenza del credito nel cassetto fiscale del contribuente, laddove (se tutto è corretto), oltre a essere presente il credito nella sua interezza, esso viene suddiviso anche per annualità di possibile utilizzo, così da non sbagliare la scelta.

Ad esempio, un credito da superbonus 110%, formatosi nel 2022, potrà essere utilizzo in quattro rate uguali negli anni 2023-2024-2025-2026.In questo senso, va specificato che il credito deve essere utilizzato nel periodo d’imposta di competenza, non essendo possibile (diversamente da altri crediti d’imposta) riportarne il residuo oltre il periodo di utilizzo previsto. Per cui la quota del 2023 non compensata entro il 31 dicembre andrà definitivamente persa.Prima di procedere all’utilizzo in compensazione, i fornitori e i cessionari devono, poi, verificare non solo di disporre già di tali crediti nei propri cassetti fiscali, ma anche se tali crediti sono sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022 oppure dal 1° maggio 2022. La Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti dell’agenzia delle Entrate afferma che, per i crediti sorti dal 1° maggio 2022, ai fini dell’utilizzo in compensazione dell’importo delle singole rate, il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare all’interno del cassetto suo fiscale la scelta (irrevocabile) per la fruizione in compensazione. Questo perché i crediti tracciabili (sorti dal 1° maggio in poi) non sono cedibili parzialmente e, dunque, per loro l’utilizzo in compensazione è alternativo alla cessione per l’importo dell’intera rata annuale in cui il credito viene suddiviso dalla piattaforma.

Dopo la comunicazione della scelta per la compensazione, allora, i crediti non saranno più cedibili a terzi. Poiché la scelta per la compensazione delle singole rate è irrevocabile (ossia, non si potrà più cedere a terzi il relativo importo), la Guida raccomanda la massima attenzione e la procedura fa comparire un apposito “warning” prima di confermare definitivamente la scelta.L’opzione per la compensazione può essere effettuata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito (ma sempre prima dell’invio del modello F24), fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rata stessa). Nel caso in cui, invece, la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito fosse stata presentata all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022, il fornitore/acquirente può procedere all’utilizzo in compensazione della rata annuale del credito fruibile nel 2023 (così come delle rate annuali fruibili negli anni successivi), senza dover ottemperare ad alcun tipo di indicazione preventiva sulla Piattaforma cessione crediti.

 

(Fonte: ilsole24ore.com)