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Superbonus 110, paura per un altro stop

Nuovo allarme per il Superbonus 110 a causa dello stop delle banche alla cessione del credito . Una situazione che, secondo il Presidente dell’Ance Gabriele Buia “crea grandissimi problemi. Molti contratti rischiano di saltare e con l’esaurimento del plafond delle banche molte imprese non avranno la possibilità di scontare il credito”.

Le molte, troppe, domande di accesso al bonus edilizio hanno portato all’esaurimento della capacità fiscale e le banche non possono accettare altri crediti.  “E’ un disastro”, aggiunge Buia, che vede la causa “nel proliferare di aziende che nulla hanno a che fare con il comparto delle costruzioni. Sono mesi che ci sgoliamo denunciando la nascita di quasi 12mila nuove società che si sono iscritte alle Camere di Commercio con il codice Ateco delle costruzioni ma che in realtà non hanno nulla a che fare con il nostro mondo, che anzi subisce solo gli effetti peggiori di questa speculazione”.

Uno scenario di grossa difficoltà che si aggiunge alla sofferenza che il settore sta già affrontando legata al caro materie prime, acutizzatosi con lo scoppio della guerra in Ucraina. “Basterebbe allungare per qualche altro anno la possibilità di usufruire del Superbonus”, propone Buia che chiede di trasferire sul bonus le regole del cratere del terremoto del Centro-Italia dove, “il denaro pubblico viene elargito solo a imprese qualificate”.

Intanto, nel prossimo decreto di aiuti che il Consiglio dei ministri esaminerà in settimana dovrebbe trovare spazio una quarta cessione del credito, quella tra la banca e il cliente. Al momento, le cessioni sono tre, con la seconda e la terza riservate solo a banche, intermediari finanziari e assicurazioni.

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Caro materiali e proroga superbonus: Il Governo si impegna ad intervenire rapidamente, nel primo provvedimento dopo il DEF

Le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati hanno concluso la scorsa notte l’esame del DL n. 17/2022 recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (C. 3495-A​).

 

Il provvedimento è già previsto, il prossimo lunedì 11 aprile, all’ordine del giorno dell’Aula, dove con tutta probabilità verrà posta la fiducia sul testo approvato dalle Commissioni.

 

Nel corso dell’esame sono stati presentati, nel senso auspicato da ANCE, numerosi emendamenti sul caro materiali, poi ritirati e/o respinti per il parere contrario di Relatori e Governo.

Sulla problematica, però, la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze,  Alessandra Sartore, ha precisato che il Governo è consapevole della situazione di difficoltà legata agli appalti pubblici e, ritenendo la questione prioritaria, ma non risolvibile in questa sede, si riserva di affrontarla successivamente all’approvazione del Documento di economia e finanza con le necessarie risorse.

Ha invitato pertanto i parlamentari firmatari dell’emendamento a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno in Assemblea che sarà accolto e considerato vincolante.

 

Ugualmente, sulla proroga del superbonus per “unifamiliari” e “sismabonus” sono state respinte tutte le proposte ma la  Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze, Alessandra Sartore, ha rassicurato che il Governo si impegna a risolvere la questione nel prossimo provvedimento che verrà approvato dopo il DEF.

 

Sul tema della cessione dei crediti è stato approvato un emendamento (28.04 T. 2, prima firmataria On. Patrizia Terzoni-M5S) che proroga al 15 ottobre i termini per la comunicazione della cessione relativa ai lavori effettuati nel

2021 (dando cosi’ piu’ tempo a imprese e istituti finanziari per completare le procedure) e consente di effettuare una quarta cessione del credito fiscale acquisito dalle banche a tutte le imprese.

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Relazione attuazione PNRR riferita al 2021: nei pareri delle Commissioni Lavori pubblici e Industria del Senato chieste misure per caro materiali e proroga superbonus unifamiliari al 31 dicembre 2022

Le Commissioni Lavori pubblici e Industria del Senato hanno concluso l’esame della Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021″ (n. 1055), accogliendo nei parere resi alcune importanti istanze ANCE in tema di caro materiali e superbonus 110 per cento. Si tratta in particolare, delle seguenti:

 

Commissione Lavori pubblici

  • Garantire la prosecuzione di un monitoraggio costante delle variazioni nei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, al fine di predisporre in tempo utile adeguate misure volte a mitigarne gli effetti e di stanziare le necessarie risorse, valutando altresì di prevedere un meccanismo di revisione dei prezzi anche per il settore dei servizi e delle forniture, sia in ambito pubblico che privato.

 

Testo del Parere approvato  

 

***

 

Commissione Industria

 

Con riferimento agli effetti derivanti dal decreto-legge cd. correttivo del superbonus e dal decreto ministeriale riguardante la fissazione di costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si ritiene necessario, al fine di non rischiare un forte rallentamento nell’utilizzo dello strumento agevolativo, ampliare la platea dei cessionari, tenuto conto che le banche e gli intermediari finanziari mostrano già, dopo i primi 3 mesi del 2022, importanti segni di saturazione, con il conseguente rischio che, a breve, diventi impossibile per cittadini e imprese che hanno effettuato i lavori cedere il relativo credito.

 

Inoltre, risulta urgente, che l’agevolazione relativa al cd. superbonus per gli interventi effettuati da privati su edifici unifamiliari possa essere riconosciuta, fino al 31 dicembre 2022, anche per coloro che non abbiano completato il 30 per cento dei lavori al 30 giugno 2022 (il cd. SAL).

 

Infine, data l’importanza di favorire velocemente un diffuso efficientamento energetico del maggior numero possibile di edifici, si sollecita un’attenta valutazione della possibilità di estendere il superbonus anche alle imprese che desiderino efficientare immobili di loro proprietà.

 

Testo del Parere approvato

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Interrogazione Superbonus unifamiliari: il Governo valuta la proroga

La Commissione Finanze della Camera, nella seduta del 29 marzo scorso,  ha svolto l’Interrogazione (n. 5-07776 a firma dell’On. Gusmeroli del Gruppo Lega) in cui veniva chiesta la proroga dei termini per la fruizione del Superbonus sulle costruzioni unifamiliari.

Il sottosegretario per l’Economia e le finanze Federico Freni, nella sua risposta, ha evidenziato che:

  • Occorre preliminarmente ricordare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – nel modificare il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ha prorogato la detrazione del 110 per cento, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, per talune categorie di soggetti – condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, che effettuano gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate – ha previsto una proroga della predetta detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, detta proroga si estende fino al 2025 con aliquote di detrazione inferiori.

  • Per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, invece, è stato previsto che l’agevolazione è concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Tanto premesso, sono in corso presso i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri interessati approfondimenti istruttori per valutare una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l’espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione.

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Nella stessa seduta, la Commissione Finanze ha concluso l’esame, in sede consultiva, del Dl 17/2022 “Costi energia” esprimendo un parere favorevole con alcune osservazioni che riprendono la tematica dei bonus edilizi nei seguenti termini:

  • Valutino le Commissioni di merito l’opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte, con riguardo alla cedibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i bonus, dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;
  • Valutino le Commissioni di merito l’opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l’esecuzione del 30 per cento degli interventi edilizi necessari per fruire del cosiddetto Superbonus – nell’ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – anche in considerazione degli effetti del decreto-legge n. 4 del 2022, nella sua formulazione originaria, nonché delle problematiche relative all’approvvigionamento delle materie prime in ragione dell’attuale situazione internazionale e di mercato.

Link al resoconto in Commissione

Testo della risposta

Parere approvato

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Superbonus, l’iva indetraibile è agevolata solo nella dichiarazione dei redditi

In caso di impresa con pro-rata di detraibilità dell’IVA, il Superbonus spetta per la quota di IVA indetraibile solo in dichiarazione dei redditi, anche in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura.

Inoltre, la regola che riconosce anche l’IVA solo parzialmente indetraibile come spesa agevolabile si applica solo per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.118 del 15 marzo 2022, ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Superbonus per un’impresa che effettua sia operazioni imponibili ad IVA, che esenti, con una ridotta detraibilità del tributo, in base al meccanismo del pro-rata (cfr. l’art.19, co.5, del D.P.R. 633/1972).

Sul tema, l’Amministrazione finanziaria richiama, innanzitutto, la disposizione che, ai fini del “110%”, ammette tra le spese agevolabili anche l’IVA non detraibile, in tutto o in parte, a prescindere dalla modalità di rilevazione contabile adottata dall’impresa che accede al beneficio (cfr. art.119, co.9-ter, del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020).

Quest’ultima disposizione si applica in presenza di ridotta detraibilità dell’IVA per le imprese che effettuano operazioni sia imponibili che esenti, e per le quali l’ammontare dell’IVA detraibile viene calcolato in misura proporzionale rispetto alle prestazioni imponibili, secondo il sistema del pro-rata (rapporto tra le operazioni con IVA detraibile e la somma di tutte le operazioni, con IVA detraibile ed esenti effettuate nell’anno – cfr. gli artt.19, co.5 e 19-bis, co.1, del medesimo Decreto IVA).

Le regole IVA prevedono, altresì, che nel corso dell’anno la detrazione sia «provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno».

In sostanza, la percentuale effettiva di IVA detraibile, in base al pro-rata, si determina con certezza solo a fine anno con la dichiarazione IVA, mentre per le fatture emesse nel corso dell’anno a tali fini si adotta, in via provvisoria, la percentuale di detraibilità risultante dall’anno precedente, salvo conguaglio.

Di conseguenza, quando le fatture vengono emesse, anche l’IVA indetraibile è ancora provvisoria.

Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate solo a fine anno è possibile calcolare l’importo effettivo dell’IVA indetraibile (che residua dopo aver applicato il pro-rata), ammessa al “110%” come componente di costo.

Sulla base di tale ricostruzione, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria detta le modalità di fruizione del Superbonus in favore dell’impresa istante e chiarisce che, in caso di opzione per lo sconto in fattura, questo è pari all’importo del corrispettivo dei lavori, al netto dell’IVA (con una forma di sconto “parziale” – cfr. anche la C.M. 24/E/2020).

Solo su tale importo, infatti, matura il corrispondente credito d’imposta del 110% in favore dell’impresa che ha eseguito gli interventi.

Diversamente, la quota di IVA indetraibile, relativa alle fatture dei lavori, è ammessa al Superbonus, per l’impresa committente/beneficiaria, solo in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che la possibilità di considerare anche l’IVA indetraibile, in tutto o in parte, tra i costi rimasti a carico dell’impresa vale solo ai fini del “110%”, come prevede la norma, e non anche per gli interventi edilizi che accedono ad altri benefici fiscali (ad es. il Bonus facciate).

Quindi, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, ai quali possono accedere le imprese, l’eventuale IVA in parte indetraibile non rientrerebbe nell’importo agevolabile.