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Bonus110+

F.A.Q.

Domande frequenti

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
In particolare, il Superbonus spetta:
fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

I condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.


Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Per poter accedere al superbonus 110 sono obbligatori almeno due tra gli interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, interventi antisismici cosiddetti interventi trainanti, gli stessi danno accesso agli interventi cosiddetti trainati tra i quali ad esempio la sostituzione degli infissi esistenti, degli oscuranti, impianto solare fotovoltaico.

Come chiarito dalle Entrate nella Circolare 24/2020, paragrafo 2.2.1, gli “…interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile…” .
Pertanto, ad esempio, qualora l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del Superbonus.

È un caso limite: è necessaria l’autorizzazione del condominio e occorre soddisfare i requisiti necessari (isolamento > 25% superficie disperdente e salto di classi dell’intero edificio).

Sì. Il Decreto Rilancio contempla quale intervento trainato, dal cappotto termico ad esempio, anche la sostituzione di finestre con infissi, intendendo con tale termine i sistemi oscuranti (persiane, tapparelle, scuri) nonché cassonetti (art. 5 Decreto MisE).
Inoltre possono rientrare tra gli interventi ecobonus detraibili, anche sistemi di schermature solari mobili o fissi (frangisole)

Il committente paga le opere e cede il credito a un terzo interessato (Istituto di credito). La ditta esegue uno sconto in fattura e il committente paga la restante quota delle opere. In questo caso sia la ditta che il committente detraggono.

Può cedere il bonus fiscale il contribuente che beneficia della detrazione fiscale al 110%, oppure coloro che hanno acquistato il bonus fiscale (solo per una cessione dopo quella originaria).

No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile a questo link che rinvia a una pagina del sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Sì, rientrano a condizione che gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio rientrino tra gli interventi di cui al comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.

Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro, e comunque commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Dpr 917/1986 (Tuir) . Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del Tuir deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/2020, pag. 250 e 351).

Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma, riferita alla applicabilità del Superbonus a interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.

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