Ancora pochi giorni, fino al 30 settembre, per certificare la realizzazione del 30% degli interventi e intercettare la proroga a fine 2022
Corsa contro il tempo, entro il 30 settembre, per le persone fisiche, per effettuare il 30% dei lavori sulle villette e le unità indipendenti, agevolati con il 110%, e intercettare la proroga del superbonus dal 30 giugno al 31 dicembre. Il direttore dei lavori dovrà certificare questa circostanza ed inviare una dichiarazione «tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all’impresa».
Tetto non raggiunto
In caso di mancato raggiungimento entro il 30 settembre del 30% degli interventi agevolati, il superbonus spetta solo per le spese sostenute entro il 30 giugno ed è preclusa la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre. Per i pagamenti effettuati dal 30 giugno in poi spetteranno le detrazioni edili minori.
La prova del 30%
La norma non dice come dovrà essere asseverato il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori. Secondo il parere 1/2022 della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento, è necessario che il direttore dei lavori certifichi questa circostanza in «un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria», come, ad esempio, il «libretto delle misure», lo «stato d’avanzamento lavori», il «rilievo fotografico della consistenza dei lavori», la copia delle bolle e/o delle fatture.
Questa documentazione dovrà rimanere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo. La Commissione ha consigliato anche di inviare «tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all’impresa» sia la dichiarazione che gli allegati.
Il caso della fine lavori
Ci si chiede se questa dichiarazione e questa Pec siano necessarie anche nei casi in cui la fine dei lavori venga comunicata al Sue tra il 30 giugno e il 30 settembre 2022. La Commissione non dà indicazioni a riguardo, ma il consiglio è di effettuare comunque questi due adempimenti.
Naturalmente, in caso di lavori terminati prima del 30 settembre questa dichiarazione potrà essere sottoscritta e la Pec potrà essere inviata anche prima di fine settembre, ma a ridosso della conclusione dei lavori, senza attendere per forza il 30 settembre. La dichiarazione, poi, potrà essere relativa non al 30% dell’intervento, ma alla sua totalità.
È pur vero che con la fine dei lavori comunicata al Sue non vi sono dubbi sul superamento del 30% dell’opera ma, in assenza di indicazioni contrarie, si consiglia di effettuare entrambi gli adempimenti. In caso contrario, si potrebbe rischiare il declassamento dei bonifici effettuati dal 30 giugno in poi.
Le modalità di calcolo
Ai fini del calcolo del 30% dell’intervento per la proroga a fine 2022, non è più necessario fare riferimento all’ammontare complessivo di tutte le spese riferite all’intero intervento, sia agevolate con bonus fiscali, sia non agevolate. Nel computo dell’«intervento complessivo», infatti, «possono» (quindi, non «debbono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
La norma parla di «lavori» effettuati per almeno il 30% dell’«intervento complessivo»: quindi, al momento resta grande incertezza sulla possibiltà di conteggiare le spese professionali.
La comunicazione Enea
Per il calcolo di lavori effettuati per almeno il 30% entro la fine di settembre, poi, non è possibile separare i lavori eco da quelli sisma, come invece avviene per il Sal del 30% nel caso di cessione del credito o dello sconto in fattura (risposta dell’agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2022, n. 53, e della Dre del Veneto del 25 giugno 2021, n. 907-1595-2021).
Se una persona fisica, che sta effettuando lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesce a raggiungere entro il 30 settembre il 30% dell’intervento complessivo dei lavori agevolati con il superbonus (comprensivi del super ecobonus, super sisma bonus e gli altri interventi trainati al 110%), ma riesce a raggiungere entro il 30 settembre il Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super ecobonus ovvero al super sisma bonus, conteggiati separatamente, non può effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura, in quanto, a questi fini, il Sal minimo del 30% doveva essere raggiunto entro il 30 giugno, data di scadenza dell’agevolazione.
Pertanto, l’eventuale comunicazione all’Enea dell’asseverazione del Sal del 30% non è sufficiente per provare il raggiungimento del 30% dei lavori agevolati al 30 settembre 2022.
(Fonte: ilsole24ore.com)